Art. 69.
(Controlli).

      1. La gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto. I medesimi decreti stabiliscono forme

 

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e modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.
      2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
      3. L' Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.